Il
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 –Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19– meglio noto come “Cura Italia”, con
i suoi 127 articoli, suddivisi in 5 sezioni (Titoli) e 25 miliardi di spesa rappresenta
l’ultima e più significativa risposta del Governo alla gravissima crisi in
corso.
Il
primo pacchetto di interventi (Titolo I: articoli 1-18) destina 1.410 milioni
di euro proprio al potenziamento del Servizio sanitario nazionale, duramente
provato dal diffondersi dei contagi. Tuttavia, sebbene sia sotto gli occhi di
tutti il lavoro straordinario che in questo difficile momento stanno facendo le
Farmacie per il nostro Servizio sanitario, spiace constatare che gli unici
provvedimenti che in qualche modo le riguardano sono quelli volti a risolvere
la deplorevole carenza di mascherine e dispositivi di protezione individuale.
Viceversa
nella seconda sezione del Decreto (Titolo II: articoli 19-48), contenente misure
a sostegno del lavoro attraverso ammortizzatori sociali, indennità, congedi, permessi
e divieti di licenziamento, si leggono diversi articoli che nel bene o nel
male interessano anche le Farmacie.
Così
per effetto delle nuove disposizioni le Farmacie, al pari delle altre imprese, non
solo fino a metà maggio (ovvero per 60 giorni dall’entrata in vigore del
Decreto) non possono più licenziare per giustificato motivo oggettivo, ma potrebbero
addirittura subire carenze di personale a causa delle richieste di congedo o di
permessi retribuiti da parte di quei dipendenti con figli minori di 12 anni o che
già usufruiscono della Legge 104/1992.
L’eventuale
restrizione dell’organico, proprio in questo momento di particolare bisogno per
le Farmacie, provate dall’aumento degli accessi o (peggio!) per sopraggiunte situazioni
di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19, rappresenta un problema
molto serio che potrebbe addirittura pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività.
Il
Decreto -invero- offre anche delle opportunità a quelle Farmacie (non molte!) che
a causa del virus stanno registrando una significativa contrazione del lavoro,
come per esempio quelle presenti in zone a prevalente o esclusiva vocazione
turistica, in quanto ora possono accedere alla Cassa integrazione.
È
invece molto interessante per tutte le Farmacie lo stanziamento di un
contributo Inail per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione
individuale, contenuta all’art. 43 del Decreto.
Anche
la terza parte del Decreto (Titolo III: articoli 49-59) con interventi a
sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, può essere d’interesse
per le Farmacie, soprattutto per quelle cche stanno subendo una certa tensione
finanziaria a causa del diffondersi del coronavirus.
La
norma dà infatti l’opportunità alle imprese (e quindi anche alle Farmacie) con particolari
esigenze di “cassa” di richiedere una “moratoria straordinaria” fino al 30
settembre sui pagamenti dei finanziamenti, dei mutui e dei leasing, attraverso
la sospensione delle relative rate. Per accedervi è tuttavia necessario autocertificare,
con apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art.47, DPR 445/2000, di aver
subito in via temporanea delle carenze di liquidità a causa dell’epidemia
COVID-19.
Nella
quarta sezione del Decreto sono presenti alcune misure a sostegno della
liquidità di famiglie e imprese (Titolo IV: articoli 60-71) mediante la
sospensione dei versamenti di ritenute, contributi assistenziali e previdenziali,
premi per l’assicurazione obbligatoria e dell’iva.
Al
riguardo va osservato che le Farmacie, come del resto i supermercati e quei pochi
altri esercizi che non sono stati finora obbligati alla chiusura, hanno potuto
beneficiare in via generalizzata solo della “mini-proroga” dei versamenti dal
16 al 20 marzo. Ben poca cosa!
Una
maggiore attenzione è stata invece riservata dal Legislatore a quelle imprese e
quindi anche a molte Farmacie, che nel corso del 2019 hanno registrato un
volume di Ricavi inferiore a 2 milioni di euro. A queste è infatti riconosciuta
la facoltà di prorogare i versamenti di marzo al 31 maggio, pagandoli in un’unica
soluzione, senza applicazione di interessi, oppure in un massimo di 5 rate
mensili di pari importo.
Molto
interessante per tutte le Farmacie è poi il credito d’imposta, riconosciuto ai
sensi dell’art. 64 del Decreto, da calcolarsi nella misura del 50% delle spese
sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di
lavoro, fino all’importo massimo di 20.000 euro. Mentre è purtroppo precluso
alle Farmacie il credito d’imposta (art. 65) del 60% del canone di locazione per
“botteghe e negozi” dovuto per il mese di marzo.
Questo
credito viene infatti riconosciuto solo a quelle imprese che per Legge hanno
dovuto sospendere l’attività per contrastare la diffusione dell’epidemia. Ne
deriva però che per un’inaccettabile dimenticanza sono così escluse dal
beneficio anche quelle Farmacie (fortunatamente poche per ora) che a causa del
contagio avranno dovuto chiudere l’attività al pubblico.
Vale
poi la pena ricordare una misura a sostengo dei dipendenti (compresi quelli impiegati
in Farmacia), contenuta all’art. 63 del Decreto, che stabilisce il
riconoscimento di un premio fino a 100 euro a tutti coloro che nel mese di
marzo hanno lavorato presso la propria sede di lavoro, senza usufruire di
congedi, permessi, ferie o smart-working, purché nel 2019 abbiano avuto
un reddito non superiore a 40.000 euro.
L’ultima
parte del Decreto (Titolo V: articoli 72-127) non contiene tra le ulteriori
disposizioni provvedimenti riferibili alle Farmacie, se non per quanto concerne
quelle poche gestite attraverso Società di capitali.
Per
queste infatti l’art. 106, al fine di superare le restrizioni delle attività
che comportano la presenza di più persone in un unico luogo, stabilisce che le
assemblee annuali di approvazione del bilancio possano essere tenute nel
termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e con modalità di
intervento mediante quegli strumenti (quali il voto per corrispondenza, il voto
elettronico, la partecipazione in assemblea con mezzi di telecomunicazione) che
non richiedano la presenza fisica dei soci in un unico luogo.
In
conclusione il Decreto Cura Italia rappresenta anche per le Farmacie un timido
tentativo di arginare una situazione di eccezionale gravità e dovrà necessariamente
essere seguito da altri e più incisivi interventi.
Le
Farmacie per il ruolo che svolgono all’interno del Servizio sanitario nazionale
e i grandi sforzi che stanno sostenendo, meritano al di là delle molte parole
di encomio e riconoscimento da parte delle Istituzioni, anche concrete
attenzioni a livello normativo per un maggior supporto
economico-finanziario-fiscale oltre che operativo.
Giovanni Loi Commercialista Venezia