Le misure
del Decreto Rilancio per le Farmacie:
Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 –Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19- rappresenta la terza Manovra messa
in campo dal Governo in questi ultimi due mesi per fronteggiare la gravissima
crisi sanitaria ed economica che ha investito il nostro Paese.
Battezzato dal Presidente Conte “Decreto Rilancio”, prevede interventi
per 55 miliardi, 266 articoli, suddivisi in 8 Titoli (I° “Salute e sicurezza”, II°
“Sostegno alle imprese e all’economia”, III° “Misure in favore dei lavoratori”,
IV° “Misure per la disabilità e la famiglia”, V° “Enti territoriali e debiti
commerciali degli enti territoriali”, VI° “Misure fiscali”, VII° “Disposizioni
per la tutela del risparmio nel settore creditizio”, VIII° “Misure di settore”).
Si tratta di una Manovra ad ampio raggio, finalizzata a far ripartire l’Italia,
dopo il lock-down e la serrata generale di negozi e attività produttive. Una Manovra
quindi che per diversi aspetti impatta anche sulle Farmacie.
Il Titolo I° (“Salute e sicurezza”), stanzia circa 3,250 miliardi di
spesa per il potenziamento e il riordino del Sistema sanitario nazionale con
riguardo sia alle Strutture ospedaliere, che in questi mesi hanno evidenziato
più di qualche problema, sia soprattutto alla rete assistenziale territoriale.
Purtroppo, anche in questa occasione, come già avvenuto con il Decreto
Cura Italia, riscontriamo che il legislatore nel ridisegnare l’architettura
del nuovo Sistema sanitario, in senso più territoriale, che ospedalecentrico, si
sia dimenticato delle Farmacie, mentre ha prestato attenzione ai “medici di
medicina territoriale”, agli “infermieri di famiglia o di comunità” ai “Dipartimenti
di prevenzione”, alle “Unità assistenziali speciali di continuità”.
Riteniamo invece che le Farmacie, quali «Farmacie di servizi», possano (o
meglio: debbano!) svolgere un ruolo fondamentale all’interno della sanità territoriale.
Si pensi per esempio alla vigilanza rispetto a eventuali alterazioni nella
salute pubblica, attraverso campagne di screening diffuso della popolazione,
oppure rispetto a politiche di deospedalizzazione, tramite la necessaria assistenza
professionale, organizzativa, di servizi e prodotti.
Al di là delle considerazioni carattere generale, di Sistema, il Titolo
I° contiene anche alcune disposizioni che impattano immediatamente nell’operatività
quotidiana delle Farmacie. In tal senso l’art. 8 prevede limitatamente al
periodo emergenziale, che il periodo di validità delle prescrizioni mediche di medicinali
di Fascia A, sia prolungato per una durata massima di ulteriori 30 giorni.
Inoltre, per i pazienti in trattamento con medicina con ricetta scaduta e non
utilizzata, la validità sia prorogata di ulteriori 60 giorni dalla data di
scadenza. Mentre per le nuove prescrizioni, la validità della ricetta sia
estesa a 60 giorni, per un numero massimo di 6 pezzi, fatte salve comunque le
disposizioni più favorevoli già previste per determinate patologie croniche o
rare.
Nella stessa direzione, il successivo art. 9 stabilisce che, durante
il periodo emergenziale, i Piani terapeutici, che includono la fornitura di ausili,
dispositivi protesici e altri prodotti correlati a qualsiasi ospedalizzazione a
domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza, siano prorogati di
ulteriori 90 giorni.
Passando al Titolo II° (“Sostegno alle imprese e all’economia”), tra le
norme d’interesse per le Farmacie, vi è l’art. 24, che prevede uno sconto nei
versamenti irap di prossima scadenza. La norma stabilisce che non è dovuto per
quest’anno il saldo relativo al 2019 e il primo acconto (pari al 40%) dell’imposta
relativa al 2020. Acconto che sarà anche escluso dal calcolo dell’imposta da
versare a saldo l’anno successivo.
In più, le Farmacie che nel mese di aprile hanno subito una riduzione
di fatturato superiore ad 1/3 rispetto allo stesso mese del 2019, oppure che abbiano
iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 (si pensi ad esempio alle Farmacie
vinte in base al concorso straordinario indetto ai sensi della Legge n.27/2012),
potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto ai sensi dell’art. 25.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla
differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile
2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
come segue:
a) 20% per le Farmacie con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro
nel 2019;
b) 15% per le Farmacie con ricavi o compensi non superiori a un milione
di euro nel 2019;
c) 10% per le Farmacie con ricavi o compensi superiori a un milione di
euro e fino a 5 milioni di euro 2019.
L’ammontare del contributo eventualmente spettante alle Farmacie non potrà
essere inferiore a 2 mila euro e non concorre alla formazione della base
imponibile irpef e irap.
Le Farmacie che abbiano subito una riduzione dei ricavi durante la Fase
1, nei mesi di marzo, aprile e maggio, superiore al 50% rispetto all’anno
precedente potranno beneficiare di un credito d’imposta del 60% dei canoni di
locazione pagati con riferimento a ciascuno dei tre mesi. Anche in questo caso il credito
d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile irpef e irap.
Sempre all’interno del Titolo II° un’ultima disposizione interessante
per le Farmacie, in particolare per quelle che hanno fatto investimenti agevolati
con il cd “superammortamento”, è quella contenuta all’art. 50, che prevede che
il termine di consegna del bene sia prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2020.
Anche dalla lettura del Titolo III°, contenente “Misure
in favore dei lavoratori”, si evincono diverse disposizioni che nel bene o nel
male possono riguardare le Farmacie, in quanto “datrici di lavoro”.
Così, per effetto delle nuove disposizioni (art.
80), risulta ancora preclusa e lo sarà per 5 mesi, la possibilità delle
Farmacie di licenziare per giustificato motivo oggettivo. Viene quindi
prorogato il termine di 60 giorni inizialmente previsto dall’art. 46 del Decreto
Cura Italia. Si tratta di una disposizione troppo sbilanciata a favore del
lavoratore, che lo tutela anche nel caso di “evidente infedeltà”.
Gli artt. 72 e 73 prorogano i
termini concessi dal Decreto Cura Italia per congedi o permessi da parte di quei
dipendenti con figli minori di 12 anni (o in via innovativa, a determinate
condizioni, con figli minori di 16 anni) o infine che già usufruiscono della
Legge 104/1992. Tali disposizioni se, da un lato, vanno
incontro alle comprensibili necessità di lavoratori e famiglie, dall’altro, potrebbero
comportare una restrizione dell’organico operativo delle Farmacie, soprattutto
in un periodo molto particolare come quello che stiamo vivendo, con potenziali
ripercussioni sul regolare svolgimento dell’attività o comunque con il rischio
di maggiori costi per straordinari.
Nell’art. 88 è previsto il
nuovo obbligo per le aziende di garantire la “sorveglianza sanitaria
eccezionale” a quei dipendenti che per età o patologie, risultino maggiormente
esposti al rischio di contagio da covid-19.
Ancora in materia di lavoro, va segnalato che il Decreto
Rilancio, prorogando le disposizioni del “Cura Italia”, conferma la possibilità
di accedere alla Cassa integrazione e pertanto anche quelle Farmacie (non
molte!) che a causa del virus hanno subito una significativa contrazione di attività
potranno usufruirne ancora.
Passando al Titolo VI° “Misure fiscali”, evidenziamo diverse misure che incidono
sulle Farmacie. Tra queste dobbiamo però precisare che, al momento, non rientra
il credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento
dei locali in relazione agli interventi necessari per far rispettare le
prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del
virus. L’art. 120 del Titolo VI° stabilisce infatti che tale agevolazione
spetti solo ai soggetti indicati nell’allegato 1 e tra questi non vi sono le
Farmacie. In sostanza il legislatore ha fornito un’importante agevolazione a
quelle aziende che durante la Fase 1 hanno dovuto chiudere, ma non ha considerato
le Farmacie che invece durante il picco epidemiologico hanno dovuto nell’emergenza
attrezzarsi per rimanere aperte. L’auspicio è che si accorga della grave,
ingiusta, svista e possa presto includerle.
Di sicuro interesse per le Farmacie è invece l’art. 124, che stabilisce
l’esenzione iva, con diritto alla detrazione dell’iva assolta sugli acquisti. per
le cessioni effettuate dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 dei seguenti
beni: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico
anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione
enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva
continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori;
laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale
di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo;
tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli
di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in
vinile e nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e
soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per
disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in
litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica
per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; attrezzature per la realizzazione
di ospedali da campo.
Le cessioni di tali beni sconteranno invece l’aliquota del 5% a partire
dal 1° gennaio 2021. Come abbiamo già espresso (post 134, 23 maggio 2020) la
disposizione risulta contraddittoria e di difficile applicazione. È quindi
auspicabile intervenga quanto prima un chiarimento da parte del legislatore o dell’Agenzia
delle entrate in merito sia alla confusione tra esenzione iva e iva a zero, sia
sui beni realmente interessati, come sollecitato anche dalla Fofi.
L’art. 125 sostituisce di fatto l’art. 64 del
Decreto Cura Italia e l’art. 30 del Decreto Liquidità, alzando il credito d’imposta
al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e
degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione
individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e
degli utenti. Il
credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun
beneficiario e non concorre alla formazione del reddito ai fini irpef e irap.
In particolare la Norma stabilisce che sono ammissibili le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività
lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali
attività;
b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali
mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e
calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla
normativa europea;
c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla
lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti
e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di
installazione;
e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza
interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali
spese di installazione.
In ogni caso le modalità e i
criteri di utilizzo del credito saranno stabiliti da un successivo
provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
È interessante inoltre la
possibilità concessa dall’art.122 di cedere questo credito d’imposta ad altri
soggetti, tra cui gli Istituti di credito, che potranno scontarlo secondo
modalità che saranno definite da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle
entrate.
L’art. 140 estende a tutto
il 2020 la moratoria sulle sanzioni prevista in precedenza fino al 1° luglio per
tutti i commercianti al minuto e quindi anche le Farmacie con un volume
d’affari nel 2018 non superiore a 400 mila euro che dal 1° gennaio 2020 sono
obbligati a trasmettere telematicamente i dati relativi ai corrispettivi
all’Agenzia delle Entrate. Con tale
proroga è quindi possibile, per questi soggetti, dotarsi di un registratore
telematico anche dopo il 1° luglio 2020, ma comunque entro il 31 dicembre 2020,
continuando ad utilizzare, fino alla messa in uso del registratore telematico, i
vecchi scontrini (con memorizzazione giornaliera nei vecchi registratori di
cassa non telematici) ovvero le ricevute fiscali, con la loro registrazione
obbligatoria nel registro dei corrispettivi e trasmettere poi all’Agenzia delle
Entrate con cadenza mensile (entro il mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione) i dati dei corrispettivi giornalieri. Viene inoltre
previsto lo slittamento al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei
registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri esclusivamente al sistema TS (Tessera Sanitaria).
L’art. 186 riconosce per l’anno 2020 a favore delle imprese e quindi
anche delle Farmacie un credito d’imposta nella misura del 50% del valore degli
investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche
on line, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali,
analogiche o digitali. Per il solo anno 2020 la percentuale del credito viene
calcolata sull’intero ammontare dell’investimento effettuato (anziché
sull’importo incrementale rispetto all’investimento pubblicitario dell’anno precedente
come previsto dalle disposizioni ordinarie). La comunicazione telematica dell’ammontare degli investimenti sostenuti/programmati
per l’anno 2020 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30
settembre 2020. Sono escluse dagli investimenti ammissibili:
– le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della
programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite
di beni e servizi;
– le spese per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e
televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici,
giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line;
– le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa
dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.
In conclusione si tratta di una Manovra molto importante, che dovrà
essere completata e (speriamo!) migliorata, oltre che dall’iter parlamentare
per la necessaria conversione in Legge, anche da un centinaio di Provvedimenti
attuativi che spiegheranno operativamente le modalità applicative.
Giovanni Loi
Commercialista Venezia